Azienda energivora: quali requisiti servono per rientrare nella categoria

Un consumo elettrico elevato, anche quando pesa molto sui costi di produzione, non attribuisce automaticamente la qualifica di impresa energivora. Ai fini dell’accesso al regime dedicato occorre verificare insieme il consumo misurato, il periodo preso in considerazione, il settore di attività, gli eventuali parametri economici e le condizioni regolatorie.

Il quadro documentato dalle fonti riguarda la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 e descritta nel 2020. Permette di capire come si svolge la verifica, ma soglie, procedure e scadenze devono essere controllate per lo specifico anno di competenza.

Il primo requisito: consumo elettrico e periodo di riferimento

Nella disciplina richiamata, il requisito quantitativo consiste in un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh all’anno. Non conta quindi soltanto il consumo registrato in un singolo anno particolarmente intenso.

Per l’anno di competenza N, la media viene calcolata sul triennio compreso tra N-4 e N-2. Il periodo deve essere individuato correttamente prima di eseguire qualsiasi confronto con la soglia. Per le imprese costituite più recentemente sono previste modalità specifiche, da verificare in base alla disciplina applicabile.

Il parametro riguarda l’energia elettrica. Non è corretto sommare automaticamente i consumi di gas o di altri combustibili per raggiungere la soglia prevista per le imprese elettrivore.

Il primo fascicolo di lavoro dovrebbe quindi contenere dati di consumo coerenti e riconciliabili per ciascun anno rilevante, oltre alle informazioni sulla data di costituzione dell’impresa. Un dato annuale isolato non consente di completare la verifica.

La soglia non basta: le tre condizioni ulteriori

Una volta accertato il consumo medio minimo, bisogna verificare se l’impresa rientra in almeno una delle condizioni settoriali, economiche o storiche indicate dalla disciplina descritta nella circolare Confindustria Como n. 760/2020:

  1. operare in uno dei settori inclusi nell’Allegato 3 alle Linee guida europee;
  2. operare in un settore compreso nell’Allegato 5 e avere un indice di intensità elettrica rispetto al valore aggiunto lordo almeno pari al 20%;
  3. risultare negli elenchi CSEA delle imprese a forte consumo di energia relativi al 2013 o al 2014.

Queste sono vie alternative tra loro, ma una di esse deve accompagnare il requisito di consumo. Un’azienda che supera 1 GWh medio annuo, ma non soddisfa alcuna delle tre condizioni, non può dedurre l’ammissibilità dal solo volume di elettricità utilizzato.

La verifica settoriale richiede inoltre che l’attività effettivamente esercitata sia coerente con quella utilizzata per individuare l’allegato applicabile. Non basta una descrizione generica come “industria” o “manifattura”: occorre documentare il settore rilevante secondo le regole dell’anno di competenza.

Come verificare l’intensità elettrica e il VAL

Quando l’impresa segue la seconda via, il passaggio economico è determinante. Il VAL, valore aggiunto lordo, non coincide automaticamente con il fatturato e neppure con il semplice valore della produzione.

Nel quadro richiamato, si utilizza il valore aggiunto lordo medio triennale a prezzi di mercato, al netto delle imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato secondo il metodo previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida. Per questo motivo una percentuale ottenuta dividendo la spesa elettrica per il fatturato non dimostra, da sola, il rispetto del requisito.

Prima di calcolare l’indice è opportuno predisporre i dati economici dei periodi richiesti e ricondurli alle voci previste dal metodo regolatorio. Bilanci e prospetti contabili sono il punto di partenza, ma il parametro deve essere ricostruito secondo la definizione applicabile, senza sostituirlo con indicatori aziendali simili solo nel nome.

Le condizioni che possono impedire l’accesso

La disciplina descritta esclude dalle agevolazioni le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. Anche questo controllo deve quindi entrare nella valutazione preliminare: superare la soglia e soddisfare una condizione settoriale non esaurisce tutte le verifiche richieste.

Prima della presentazione della dichiarazione conviene controllare separatamente:

  • i consumi elettrici del periodo corretto;
  • la data di costituzione dell’impresa;
  • il settore e l’allegato eventualmente applicabile;
  • i dati necessari al calcolo triennale del VAL;
  • l’eventuale presenza negli elenchi CSEA del 2013 o del 2014;
  • la condizione dell’impresa rispetto alle cause di esclusione.

Dalla verifica alla dichiarazione CSEA

L’accesso passa dalla presentazione dei dati richiesti attraverso il Portale energivori della CSEA, utilizzato per l’aggiornamento degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia. La compilazione della dichiarazione non sostituisce la verifica sostanziale dei requisiti e non deve essere considerata un riconoscimento automatico.

I dettagli operativi illustrati nelle comunicazioni del 2020, comprese le modalità di registrazione e le relative finestre temporali, non vanno applicati indistintamente agli anni successivi. Per ogni anno di competenza occorre consultare le istruzioni CSEA e il quadro regolatorio ARERA pertinenti.

Fonti di riferimento

  • Confindustria Como, circolare n. 760 del 25 giugno 2020.
  • CSEA, Portale Elettrivori.
  • ARERA, deliberazione 545/2023/R/EEL, come riferimento regolatorio da consultare per l’aggiornamento del quadro.

Domande frequenti

Ogni quanto le aziende versano i contributi?

La qualifica di impresa energivora non determina, da sola, una periodicità unica per tutti i contributi o gli oneri aziendali. La frequenza dipende dall’obbligo specifico e dalle disposizioni applicabili nell’anno considerato. Le scadenze per la dichiarazione CSEA non devono essere confuse con quelle di eventuali versamenti o regolazioni: queste ultime vanno controllate nei documenti pertinenti e nelle istruzioni vigenti.

Qual è la differenza tra aziende pubbliche e private?

Nel quadro dei requisiti descritto, la natura pubblica o privata dell’azienda non costituisce da sola una delle condizioni di ammissione. La verifica riguarda consumo elettrico, settore, eventuale intensità sul VAL, presenza negli elenchi storici, cause di esclusione e dichiarazione CSEA. La partecipazione pubblica non comporta quindi automaticamente né l’accesso né l’esclusione; la situazione del singolo soggetto deve essere esaminata alla luce delle regole applicabili. Poiché disciplina e procedure possono essere aggiornate, l’intera verifica va ripetuta per ogni anno di competenza.