Mamme e bambini in carcere: quali alternative esistono e come vengono tutelati i figli

Le rilevazioni del Ministero della giustizia sulle detenute madri con figli al seguito rendono visibile una situazione concreta: la restrizione riguarda la madre, ma il luogo e le modalità in cui viene eseguita coinvolgono anche la vita quotidiana del bambino. Per comprendere come siano tutelati i figli bisogna distinguere il carcere ordinario dagli ICAM e dalle misure che consentono di eseguire la detenzione in altri luoghi.

Queste soluzioni non rappresentano semplicemente diversi livelli di comfort. Cambiano la natura dell’ambiente, le condizioni di accesso e il modo in cui vengono bilanciati il rapporto familiare, l’interesse del minore e le esigenze di sicurezza. Un ICAM, per esempio, resta una struttura detentiva; una casa famiglia protetta è invece una soluzione di accoglienza distinta; la detenzione domiciliare speciale è una misura giuridica subordinata a requisiti precisi.

Una situazione, più condizioni giuridiche

Le madri coinvolte possono trovarsi in custodia cautelare oppure nella fase di esecuzione della pena. Questa differenza è decisiva perché cambiano le regole applicabili, così come cambiano le soglie anagrafiche considerate per i figli.

La legge 21 aprile 2011, n. 62 ha modificato il codice di procedura penale e l’Ordinamento penitenziario con l’obiettivo di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori. La disciplina non stabilisce però che la presenza di un figlio escluda automaticamente ogni forma di detenzione. Costruisce piuttosto un sistema di condizioni e alternative, da applicare in relazione alla posizione della madre e alle esigenze cautelari o di sicurezza.

Per la custodia cautelare, la soglia anagrafica del figlio è stata portata da tre a sei anni. Entro questo ambito, la custodia in carcere della madre può essere disposta soltanto quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Quando la restrizione deve comunque proseguire, è previsto il ricorso agli ICAM.

Un caso astratto aiuta a chiarire il meccanismo: la situazione di una madre in custodia cautelare con un figlio di cinque anni rientra nella soglia dei sei anni, ma ciò non produce da solo la liberazione della madre. Impone invece di considerare la particolare protezione della relazione con il bambino e, quando permane una necessità cautelare eccezionale, la possibilità di ricorrere a una struttura attenuata.

Che cosa cambia tra carcere ordinario e ICAM

ICAM significa Istituto a custodia attenuata per detenute madri. Il termine «attenuata» descrive la configurazione della struttura, non la cancellazione della misura detentiva. Gli ICAM sono concepiti fuori dagli istituti penitenziari ordinari e impiegano sistemi di sicurezza che non siano immediatamente riconoscibili dai bambini. Anche gli spazi sono pensati per risultare meno assimilabili al carcere.

La finalità dichiarata è ridurre l’impatto della restrizione sullo sviluppo emotivo e relazionale del figlio. Ciò non significa che un ICAM possa garantire l’assenza di conseguenze né che equivalga a vivere in un’abitazione privata. La madre resta sottoposta a detenzione e il bambino continua a trascorrere la propria quotidianità in un contesto organizzato intorno a una misura restrittiva.

La differenza rispetto al carcere ordinario sta quindi nella minore visibilità degli elementi penitenziari e nella maggiore attenzione alla presenza dei figli. L’ICAM risponde ai casi nei quali la coabitazione deve essere conciliata con una custodia ritenuta ancora necessaria. Non è invece la stessa cosa della detenzione domiciliare speciale, che può essere eseguita anche fuori da una struttura detentiva.

La detenzione domiciliare speciale non è automatica

L’articolo 47-quinquies dell’Ordinamento penitenziario disciplina la detenzione domiciliare speciale per la madre con figli conviventi di età non superiore a dieci anni. La soglia dei dieci anni riguarda questo istituto specifico e non deve essere confusa con quella dei sei anni prevista nella disciplina della custodia cautelare.

Per concedere la misura devono essere valutati diversi elementi. Fra quelli indicati dalla normativa vi sono l’assenza di un concreto pericolo che la madre commetta ulteriori delitti e la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. La presenza di un bambino entro la soglia di età è dunque un requisito importante, ma non costituisce da sola un diritto automatico alla detenzione domiciliare speciale.

Anche il significato di «domiciliare» è più ampio della sola abitazione della madre. La misura può essere eseguita nell’abitazione o in un altro luogo di privata dimora, ma anche in strutture di cura, assistenza o accoglienza. Tra i luoghi previsti rientrano inoltre gli ICAM e, ove realizzate, le case famiglia protette. La disciplina delle forme alternative per le detenute con figli mostra così che la misura giuridica e il luogo materiale della sua esecuzione sono due aspetti distinti.

Esiste inoltre un limite relativo al tipo di condanna: la disciplina della detenzione domiciliare speciale non si applica alle condanne per i reati indicati dall’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario. Anche per questa ragione non è possibile dedurre l’accesso alla misura dalla sola condizione di maternità.

Una madre con un figlio convivente di nove anni, per esempio, si trova entro la soglia anagrafica prevista dall’articolo 47-quinquies. Occorre però verificare anche gli altri requisiti, compresi il rischio di ulteriori delitti, la possibilità di riprendere la convivenza e l’assenza delle esclusioni stabilite dalla normativa.

Il ruolo delle case famiglia protette

La casa famiglia protetta non è un altro nome per l’ICAM. È una soluzione di accoglienza diversa, indicata fra i luoghi nei quali può essere eseguita una misura come la detenzione domiciliare speciale. La distinzione è essenziale: l’ICAM rimane un istituto a custodia attenuata, mentre la casa famiglia protetta appartiene a un modello abitativo e assistenziale differente.

Neppure la disponibilità di una casa famiglia elimina la valutazione dei requisiti previsti per la misura. Il luogo può rendere concretamente possibile una soluzione alternativa, ma non sostituisce la decisione sulla posizione giuridica della madre. Allo stesso modo, l’assenza di un’abitazione privata non significa necessariamente che l’unica destinazione concepibile sia il carcere ordinario, perché la normativa contempla anche strutture di assistenza, cura o accoglienza.

I criteri che distinguono le diverse soluzioni

Il primo elemento da considerare è la situazione giuridica della madre. Custodia cautelare ed esecuzione della pena attivano istituti diversi. Il secondo è l’età del figlio: sei e dieci anni non sono soglie intercambiabili, ma appartengono rispettivamente alla disciplina cautelare richiamata e alla detenzione domiciliare speciale.

Contano poi la relazione familiare e la possibilità concreta di convivenza. Una misura pensata per preservare il rapporto con il figlio deve poter tradursi in una coabitazione effettiva, non soltanto formale. A questo si affianca la valutazione della sicurezza: per la custodia cautelare rilevano le esigenze di eccezionale importanza, mentre per la detenzione domiciliare speciale viene considerato, fra gli altri requisiti, il pericolo concreto di ulteriori delitti.

La tutela del rapporto familiare può operare anche quando non viene concessa una misura alternativa. L’articolo 21-ter dell’Ordinamento penitenziario prevede infatti il permesso di visitare e assistere il figlio minore gravemente malato o in imminente pericolo di vita, anche durante visite specialistiche e ricoveri. Questo permesso protegge una specifica esigenza di cura, ma non sostituisce la pena o la custodia con una forma alternativa di detenzione.

La tutela dipende dalla soluzione applicata al caso concreto

Carcere ordinario, ICAM, casa famiglia protetta e detenzione domiciliare speciale non sono opzioni equivalenti né liberamente intercambiabili. L’ICAM cerca di attenuare i caratteri visibili della detenzione quando la custodia resta necessaria; la casa famiglia protetta offre un luogo di accoglienza distinto; la detenzione domiciliare speciale consente di eseguire la misura in luoghi diversi, ma soltanto quando ricorrono le condizioni previste.

La protezione del bambino non dipende quindi da un’unica risposta valida per tutte le madri. Dipende dall’applicazione concreta di strumenti capaci di ridurre, per quanto possibile, l’impatto della detenzione sullo sviluppo del figlio e sulla relazione familiare, senza ignorare i requisiti giuridici e le condizioni di sicurezza che regolano ogni misura.